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.:: Mine antipersona nei PVS (2002-2009) ::. | |
Procedure per l'attuazione delle azioni dell’UE contro le mine terrestri antipersona nel quadro della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo.
Importo finanziario
140 milioni di euro (destinati anche alle azioni contro le mine antipersona nei paesi terzi diversi dai PVS).
Obiettivi
promuovere una strategia sistematica e coerente di sminamento a scopo umanitario, in risposta alla Convenzione di Ottawa sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione;
sostenere i paesi che subiscono le conseguenze provocate dalle mine terrestri antipersona ai fini della creazione delle condizioni necessarie per il loro sviluppo economico e sociale.
- la sensibilizzazione al problema delle mine;
- la formazione di personale specializzato;
- l'individuazione e la demarcazione delle zone sospette;
- la localizzazione e l'identificazione delle mine terrestri antipersone;
- lo sminamento secondo gli standard umanitari e la distruzione delle mine disseminate nel terreno e delle relative scorte;
- l'assistenza, la riabilitazione e la reintegrazione socioeconomica delle vittime;
- la gestione dell'informazione, compresi i sistemi di informazione geografica;
- le altre attività che contribuiscono a ridurre l'impatto umano, economico e ambientale delle mine.
Azioni
Le azioni che possono ricevere contributo sono le seguenti:
1. assistenza tecnica;
2. formazione del personale;
3. altri servizi connessi all'azione contro le mine;
4. verifica sperimentale delle attrezzature e delle tecnologie;
5. sostegno logistico;
6. acquisto, fornitura e magazzinaggio delle attrezzature;
7. forniture e opere necessarie per le azioni contro le mine
8. studi, conferenze e misure volte a rafforzare il coordinamento internazionale dell'azione contro le mine antipersona;
9. missioni di valutazione e controllo;
10. attività volte a sensibilizzare maggiormente la popolazione.
Beneficiari
In linea di massima, i beneficiari delle azioni finanziate dal presente programma sono i paesi impegnati nella lotta contro le mine terrestri antipersona e i paesi firmatari della Convenzione di Ottawa. Le eventuali deroghe riguardano le emergenze umanitarie, l'assistenza alle vittime delle mine e le azioni a diretto sostegno delle comunità civili vulnerabili, quali profughi e sfollati, o nei casi in cui l'amministrazione nazionale è inefficace.
Possono essere partner beneficiari di un sostegno finanziario, tra gli altri, le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali, le organizzazioni non governative (ONG), le amministrazioni nazionali, provinciali e locali, loro servizi, agenzie e istituti e gli operatori pubblici e privati in possesso delle necessarie competenze ed esperienze.
Il programma è aperto a:
- Paesi membri dell’UE
- Paese beneficiario (PVS)
In casi eccezionali pienamente giustificati, la partecipazione può essere estesa a paesi terzi.
Come partecipare
Il meccanismo di erogazione dei contributi finanziari segue lo schema della pubblicazione di inviti a presentare proposte sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
In risposta ai bandi, i promotori interessati possono fare richiesta alla Commissione europea degli appositi moduli che devono essere necessariamente utilizzati per la presentazione delle domande di contributo.
La Commissione europea promuove il coordinamento con i contributori e gli attori internazionali, in particolare quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite, e con le ONG, nonché con le istituzioni competenti come il centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari. La Commissione europea provvede ad agevolare l'effettivo coordinamento dell'assistenza dell’UE e dei singoli Stati membri in base ad uno scambio regolare di informazioni, anche in loco.
Contributo
I finanziamenti comunitari vengono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili.
Fonti normative
Regolamento (CE) n. 172472001 del Parlamento europeo e del Consiglio
[GUCE L 234/1 del 01/09/01]
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