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Totale termini inseriti nel glossario: 160
Totale termini inseriti per la lettera A: 18
Accordo europeo
L'accordo europeo fissa una forma specifica di associazione tra l'Unione Europea e i paesi dell'Europa centrale e orientale che sono diventati in seguito i paesi candidati all'adesione all'UE. L'accordo europeo è fondato sul rispetto dei principi dei diritti dell'uomo, della democrazia, dello stato di diritto e dell'economia di mercato.
Di natura bilaterale l'accordo europeo favorisce la creazione di relazioni privilegiate tra le parti, in particolare nella prospettiva della loro adesione all'Unione. Costituisce quindi il quadro per:
- la creazione di un dialogo politico; - l'instaurazione di relazioni commerciali, in particolare di una zona di libero scambio; - lo sviluppo di cooperazioni economiche, culturali, sociali e finanziarie; - l'armonizzazione delle legislazioni nazionali con le norme comunitarie.
L'accordo europeo prevede anche la creazione di istituzioni per la sua attuazione. Elemento della strategia di preadesione rafforzata, l'accordo e le sue istituzioni contribuiscono pienamente al processo di preadesione, in particolare mediante il monitoraggio degli obiettivi e delle priorità identificate nel partenariato per l'adesione. La Bulgaria e la Romania sono i due ultimi paesi candidati a beneficiare di un tale accordo mentre gli accordi europei che legano l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia all'Unione europea non sono più in vigore a partire dalla loro adesione nel 2004.
D'altra parte la Turchia ha concluso un accordo detto di associazione che si basa su rapporti commerciali e di cooperazione e che ha lo scopo di creare un'unione doganale. Anche Cipro e Malta hanno usufruito di tali accordi di associazione fino al momento della loro adesione. Le relazioni bilaterali tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Croazia da una parte e l'Unione Europea dall'altra, sono regolate mediante accordi di stabilizzazione e di associazione, in conformità con la politica dell'UE nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali. Questi ultimi accordi rispondono alle specificità della regione e dei paesi dei Balcani occidentali, pur essendo basati su un modello simile agli accordi europei.
Accordo sociale
L'Accordo sociale è stato firmato nel dicembre 1991 da 11 Stati membri, mentre il Regno Unito aveva preferito non associarsi. L'Accordo precisa gli obiettivi della politica sociale alla luce della Carta sociale del 1989: promozione dell'occupazione, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, lotta contro l'esclusione, sviluppo delle risorse umane ecc., e stabilisce anche la procedura secondo cui vanno adottate le misure in materia sociale e ribadisce il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalle parti sociali in questo settore.
Al momento della sua firma, l'Accordo sociale era allegato al protocollo sociale col quale il Regno Unito autorizzava gli altri Stati membri a proseguire nella materia senza la sua partecipazione.
Con l'insediamento di un nuovo governo nel maggio 1997, il Regno Unito ha annunciato l'intenzione di abbandonare la clausola di esenzione che lo riguardava. L'Accordo sociale di conseguenza è stato inserito dal trattato di Amsterdam nel capitolo sociale del trattato che istituisce la Comunità europea. Tale inserimento ha anche avuto come conseguenza la soppressione formale del protocollo sociale.
Acquacoltura
Definita come l'allevamento degli animali acquatici, nell'Unione Europea l'acquacoltura si concentra su tre attività principali: l'allevamento di pesci in mare, l'allevamento di crostacei e molluschi in acqua di mare e l'allevamento di pesci in acqua dolce. La produzione comunitaria, in costante aumento negli ultimi anni, è costituita prevalentemente da quattro specie: la trota, il salmone, le cozze e le ostriche. Tuttavia gli acquacoltori, divenuti più esperti nel prevedere la domanda di pesci di allevamento e sfruttando il progresso tecnologico, negli ultimi dieci anni hanno diversificato la produzione verso altre specie, quali la spigola, l'orata e, più di recente, il rombo.
Acquis comunitario
L'"acquis" comunitario (termine francese che significa sostanzialmente "l'UE così com'è") corrisponde alla piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme degli Stati membri nel contesto dell'Unione europea. Esso è in costante evoluzione ed è costituito:
- dai principi, dagli obiettivi politici e dal dispositivo dei trattati; - dalla legislazione adottata in applicazione dei trattati e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; - dalle dichiarazioni e dalle risoluzioni adottate nell'ambito dell'Unione; - dagli atti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune; - dagli atti che rientrano nel contesto della giustizia e degli affari interni; - dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e da quelli conclusi dagli Stati membri tra essi nei settori di competenza dell'Unione.
Oltre che dal diritto comunitario propriamente detto, l'acquis comunitario è costituito dunque da tutti gli atti adottati a titolo del 2° e del 3° pilastro dell'Unione, nonché dagli obiettivi comuni fissati dai trattati. L'Unione si è posta come obiettivo di salvaguardare integralmente l'acquis comunitario e di svilupparlo ulteriormente. I paesi candidati devono accettare l'acquis per poter aderire all'Unione europea. Le deroghe all'acquis comunitario sono eccezionali e di portata limitata. Per integrarsi nell'Unione, i paesi candidati devono recepire l'acquis nei rispettivi ordinamenti nazionali, e quindi applicarlo con decorrenza dalla data in cui la loro adesione è diventata effettiva.
Aiuti allo sviluppo
Le origini della politica di sviluppo della Comunità europea coincidono con la firma del trattato di Roma nel 1957 e i paesi e i territori d'oltremare degli Stati membri di allora sono stati i suoi primi beneficiari. Tuttavia, è solo dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea (trattato di Maastricht 1993) che la politica di sviluppo ha ottenuto una base giuridica specifica (articoli da 177 a 181 del TCE). Con i successivi allargamenti dell'Unione la cooperazione è stata progressivamente estesa ad altri paesi, quali i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che vantano una relazione particolarmente stretta e di lunga durata con alcuni Stati membri. L'accordo di Cotonou, firmato nel giugno 2000 e riveduto nel giugno 2005, ha ulteriormente rafforzato questo partenariato che si fonda in buona parte sulle diverse convenzioni di Lomé, di cui la prima firmata nel 1975.
Al di là di questi primi accordi la politica di sviluppo comunitaria si rivolge anche ad altri paesi, quali quelli dell'America latina e dell'Asia.
L'obiettivo principale della politica di sviluppo della Comunità europea consiste nell'eliminazione della povertà. Questa politica è attuata non solo attraverso accordi bilaterali e regionali ma anche mediante programmi specifici in alcuni settori, come la sanità e l'istruzione. La politica di sviluppo implica anche la cooperazione con le istituzioni internazionali e la partecipazione della Comunità e degli Stati membri alle iniziative avviate a questo livello, come quella a favore dei paesi poveri fortemente indebitati.
Attualmente, l'UE è il principale partner commerciale dei paesi in via di sviluppo ed è il primo tra coloro che contribuiscono all'aiuto allo sviluppo. La Comunità europea e i suoi Stati membri forniscono congiuntamente il 55% degli aiuti internazionali allo sviluppo.
Aiuti di Stato
Un aiuto di Stato consiste nell'intervento di un'autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti. Il controllo degli aiuti di Stato risponde pertanto alla necessità di salvaguardare una concorrenza libera e leale all'interno dell'Unione Europea.
Sono vietati (articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea - TCE) gli aiuti erogati in maniera selettiva dagli Stati membri, ovvero tramite risorse statali, che possano ostacolare gli scambi fra Stati membri ovvero ostacolare la libera concorrenza. Gli aiuti di Stato possono tuttavia essere autorizzati allorquando sono giustificati da obiettivi d'interesse generale: aiuti destinati allo sviluppo delle regioni più svantaggiate, ai servizi d'interesse economico generale, alla promozione delle attività delle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione, all'occupazione e alla cultura.
La Commissione europea è incaricata di controllare i provvedimenti riguardanti gli aiuti di Stato adottati dagli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tali iniziative siano in fase di progetto o già operative, al fine di garantire che tali provvedimenti non ostacolino la libera concorrenza.
La Commissione e la Corte di giustizia forniscono un'ampia interpretazione della nozione di « aiuto », sia per quanto riguarda l'organismo dal quale l'aiuto proviene (Stato, ente territoriale, organismo nel quale lo Stato esercita direttamente o indirettamente un'influenza preponderante, impresa privata o pubblica con statuto privato, ecc.), sia per quanto riguarda la forma dell'aiuto (aiuti diretti o indiretti; ad esempio misure di alleggerimento degli oneri finanziari di un'impresa) che la loro finalità.
È attualmente in corso una riforma delle regole e delle procedure attinenti agli aiuti di Stato. Tale riforma propone che gli aiuti di Stato siano meno numerosi e meglio indirizzati, al fine di contribuire al miglioramento della competitività dell'industria europea, nonché alla creazione di posti di lavoro duraturi.
Aiuti umanitari
L'Unione Europea nel suo complesso (Commissione europea e Stati membri) è attualmente uno dei principali donatori di aiuti umanitari al mondo.
Negli ultimi anni, la componente "aiuti umanitari" dell'azione esterna dell'Unione Europea ha assunto un ruolo di primo piano, per il moltiplicarsi delle crisi nel mondo e la volontà dell'Unione di affermarsi nel settore dell'intervento umanitario internazionale.
Nel 1992 è stato quindi istituito il servizio per gli aiuti umanitari (ECHO) della Commissione europea, che ha il compito di fornire assistenza e soccorso (sotto forma di beni o servizi) alle vittime delle catastrofi naturali o causate dall'uomo nonché dei conflitti al di fuori dell'Unione. Tale aiuto è basato sui principi di non discriminazione, imparzialità e umanità ed è distribuito dai partner di ECHO, ossia organizzazioni non governative, agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali.
La Costituzione, in corso di ratifica, include una sezione dedicata agli aiuti umanitari, per i quali è istituita una base giuridica specifica. Inoltre, l'importanza di tale componente è aumentata dalla futura creazione di un corpo volontario europeo di aiuto umanitario, che ha lo scopo di istituire un quadro per contributi comuni dei giovani europei in questo settore.
Aiuto alla preadesione
L'aiuto di preadesione sostiene i paesi candidati all'adesione all'Unione Europea affinché soddisfino i criteri di adesione (criteri di Copenaghen). L'adeguamento delle loro istituzioni e delle loro norme per conformarsi all'acquis e poter fronteggiare i relativi obblighi dello Stato membro richiede investimenti significativi.
Elemento chiave della strategia di preadesione dell'Unione, l'aiuto di preadesione a favore dei paesi candidati è determinato dai partenariati di adesione.
Per il periodo 2000-2006, l'aiuto di preadesione prevedeva tre strumenti finanziari:
• il programma Phare per il rafforzamento delle istituzioni e gli investimenti in infrastrutture e in materia di coesione economica e sociale (aiuto di preadesione iniziale degli anni 1990, il programma Phare è stato completato nel 2000 da due nuovi strumenti); • SAPARD per le azioni strutturali nel settore agricolo; • ISPA, strumento strutturale di preadesione, per la costruzione di infrastrutture nei settori dell'ambiente e dei trasporti.
Inoltre, la Turchia beneficia di uno strumento di preadesione specifico.
Per il periodo 2007-2013, lo strumento d'aiuto di preadesione (SPA) costituisce il quadro unico di finanziamento che sostituisce gli altri strumenti di preadesione. Esso sostituisce anche il programma CARDS destinato al programma di stabilizzazione e di associazione nei paesi dei Balcani occidentali.
La Banca europea per gli investimenti (BEI) e le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) apportano anche un cofinanziamento ai paesi candidati.
In seguito alla loro adesione, i nuovi Stati membri che non possono più pretendere aiuti di preadesione, beneficiano di un aiuto finanziario temporaneo, la Facilità transitoria, prevista dal trattato di adesione.
Antitrust
Le norme antitrust sono regole di concorrenza riguardanti gli accordi e le procedure commerciali anticoncorrenziali nonché gli abusi di posizione dominante.
Gli accordi e le prassi commerciali suscettibili di limitare la concorrenza sono proibiti dalle norme comunitarie antitrust, segnatamente dall'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il divieto riguarda i cartelli (definiti parimenti intese) e le situazioni nelle quali alcune imprese concorrenti si uniscono per limitare la concorrenza, controllando i prezzi, limitando la produzione ovvero spartendosi i mercati. Accordi restrittivi possono peraltro essere a volte autorizzati se presentano più effetti positivi che negativi (accordi che migliorano la produzione, la distribuzione dei prodotti, la promozione del progresso tecnico, ecc.).
Le regole comunitarie antitrust vietano inoltre alle imprese di abusare della loro posizione dominante su un mercato (articolo 82 del TCE). Un'impresa occupa una posizione dominante allorquando detiene una parte importante di un mercato ed è in grado di sottrarsi alla normale concorrenza su tale mercato. In questo caso, a tale impresa viene vietato di sfruttare indebitamente la sua posizione dominante, ad esempio praticando prezzi eccessivi o, inversamente, esageratamente bassi ovvero esercitando discriminazioni fra i partner commerciali.
La Commissione può comminare pesanti ammende alle imprese che partecipano a iniziative commerciali illegali. A decorrere dal 1° maggio del 2004, le norme comunitarie antitrust modernizzate consentono alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza di applicare, al pari della Commissione, le leggi comunitarie vigenti in materia di intese e di abusi di posizioni dominanti.
Appalti pubblici
Gli appalti pubblici riguardano gli ordini di forniture, servizi e lavori emessi dal settore pubblico.
Gli appalti pubblici il cui valore supera una certa soglia sono assoggettati a regole e procedure comunitarie. Questa regolamentazione garantisce un trattamento equo degli operatori economici e la trasparenza nell'espletamento delle gare d'appalto. Essa s'inserisce nel contesto di una concorrenza crescente e del rispetto della libertà di prestazioni nel mercato interno europeo.
Alcuni appalti pubblici, indipendentemente dai loro importi, ricadono sotto la giurisdizione esclusiva degli Stati membri se toccano i loro interessi particolari. È il caso, in particolare, degli appalti nel settore della difesa.
Nel 2004, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato un nuovo pacchetto legislativo che semplifica e modernizza le procedure di aggiudicazione. Questo pacchetto comprende due direttive. Una riguarda gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, l'altra interessa gli appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.
Altre due direttive disciplinano le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori nonché le procedure di aggiudicazione dei contratti nei settori dell'erogazione dell'acqua e dell'energia e della fornitura dei servizi di trasporto e di telecomunicazioni.
La legislazione comunitaria rende obbligatoria la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dei bandi di gara relativi agli appalti, il cui valore è superiore a certe soglie. Il Sistema d'informazione per gli appalti pubblici (SIMAP) fornisce agli operatori del settore dei contratti pubblici informazioni sulle possibilità di appalto a livello europeo e internazionale.
Approfondimento
L'approfondimento designa una dinamica di integrazione presente sin dall'inizio della costruzione europea. Unione doganale all'inizio, mercato comune poi e zona euro infine, le Comunità europee si sono trasformate in un'unione tra i popoli dell'Europa che, secondo il dettato dell'articolo 1 del TUE, aspira ad essere "sempre più stretta". L'approfondimento costituisce un movimento parallelo a quello dell'allargamento ed è spesso stato presentato come un preliminare necessario a quest'ultimo.
In questo spirito, si è deciso di riformare le principali politiche comunitarie (politica agricola comune e politica strutturale) nonché il funzionamento delle istituzioni perché l'adesione di nuovi Stati membri all'Unione avvenga in un contesto favorevole.
Architettura europea
Indica l'insieme delle organizzazioni, delle istituzioni, dei trattati e delle relazioni intorno a cui si articola lo spazio europeo. E' stata predisposta dal trattato sull'UE che ha posto in essere tre pilastri:
- la Comunità europea (primo pilastro) - la politica estera di sicurezza comune (secondo pilastro) - la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (terzo pilastro)
Assetto integrato delle zone costiere (AIZC)
Per lottare contro il deterioramento delle zone costiere, nel settembre 2000 la Commissione europea ha proposto una strategia europea di gestione integrata specifica per queste aree. La proposta mira essenzialmente a risolvere i problemi di fondo delle zone litoranee, ossia la mancanza d'informazioni, l'insufficiente partecipazione della popolazione ai progetti attuati nelle zone costiere e lo scarso coordinamento tra i diversi responsabili dell'assetto territoriale.
Nell'ambito di tale strategia, fondata sulla partecipazione degli Stati membri e di tutti gli operatori interessati, la Commissione si impegna ad adattare le politiche dell'Unione ad un assetto soddisfacente e coordinato delle zone costiere; ad installare una rete di servizi accessibili ai responsabili della gestione dei litorali; a favorire la ricerca e l'informazione sulle zone costiere; a finanziare azioni innovative in materia di assetto delle stesse e infine ad incoraggiare le iniziative lanciate a tutti i livelli amministrativi.
Astensione costruttiva (astensione positiva)
L'astensione costruttiva riflette l'esigenza di prevedere, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), che l'astensione di uno Stato membro in occasione del voto presso il Consiglio non possa ostacolare l'unanimità.
Tale possibilità è stata introdotta tramite il trattato di Amsterdam con il nuovo articolo 23 del trattato sull'Unione europea (TUE), il quale prevede che se l'astensione è accompagnata da una dichiarazione formale, lo Stato membro in questione non sia tenuto ad applicare la decisione pur accettando che questa impegni l'Unione. Pertanto, tale Stato membro è tenuto ad evitare ogni comportamento che possa ostacolare l'azione dell'Unione basata su tale decisione.
In base all'articolo 23 TUE, la decisione non può essere adottata se i membri del Consiglio, che manifestano la loro astensione accompagnata dalla dichiarazione suindicata, rappresentano oltre un terzo dei voti ponderati.
Autorità di gestione
Le autorità o gli organismi publici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento della politica strutturale oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. Qualora lo Stato membro designi una autorità di gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di gestione e dei rapporti di quest'ultima con l'autorità o organismo che funge da autorità di pagamento per l'intervento in questione.
Autorità di pagamento
Una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti delle Commissione europea. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la Commissione.
Azione comune (GAI)
Strumento giuridico del vecchio Titolo VI del tratto sull'Unione europea, l'azione comune è stata utilizzata dal 1993 al 1999. Con questo termine si designava un'azione coordinata dagli Stati membri, condotta in nome o nel contesto dell'Unione Europea, allorché, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione stessa, gli obiettivi dell'UE potevano essere meglio realizzati dall'azione comune che non dagli Stati membri che agivano isolatamente. L'azione comune è stata soppressa dal trattato di Amsterdam e sostituita dalle "decisioni" e "decisioni quadro".
Azione comune (PESC)
Strumento giuridico del Titolo V del trattato sull'Unione europea, con questo termine si designa un'azione coordinata dagli Stati membri, attraverso la quale risorse di qualsiasi genere (risorse umane, know-how, finanziamenti, materiali, ecc.) sono attivate per conseguire concreti obiettivi fatti propri dal Consiglio sulla base degli orientamenti generali formulati dal Consiglio europeo.
Ai fini di una maggiore semplificazione, la Costituzione europea, attualmente in fase di ratifica, prevede di limitare gli strumenti della PESC alle decisioni europee e agli accordi internazionali. Quando la Costituzione sarà entrata in vigore, le azioni comuni e la loro attuazione saranno pertanto fondate sulle decisioni europee (atti non legislativi) adottati dal Consiglio dei ministri
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Il glossario contiene voci relative alla costruzione europea, alle istituzioni e alle attività dell'Unione europea. Viene regolarmente aggiornato: include infatti le modifiche apportate dal Trattato di Nizza ed anche quelle previste dalla Costituzione europea, attualmente in corso di ratifica.
Fonte principale: Sito Europa - Glossario
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